lunedì 1 giugno 2009
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MVC)
Per Movimentazione manuale dei carichi (MVC) si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, tirare, portare o spostare un carico.EFFETTI SULLA SALUTELo sforzo muscolare richiesto dalla MVC determina aumento del ritmo cardiaco e di quello respiratorio ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie.In relazione allo stato di salute del lavoratore ed in relazione ad alcuni casi specifici correlati alle caratteristiche del carico e dell'organizzazione di lavoro, i lavoratori potranno essere soggetti a sorveglianza sanitaria, secondo la valutazione dei rischi.I PRINCIPI DELLA PREVENZIONEPartendo dal presupposto che occorre evitare la movimentazione manuale dei carichi adottando a livello aziendale misure organizzative e mezzi appropriati, quali le attrezzature meccaniche, occorre tener presente che in alcuni casi non è possibile fare a meno della MVC.In quest'ultima situazione, oltre ad alcuni accorgimenti che il datore di lavoro adotterà dal punto di vista organizzativo (es. suddivisione del carico, riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione, miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro), è opportuno che il lavoratore sia a conoscenza che la MVC può costituire un rischio per la colonna vertebrale in relazione a:1. Caratteristiche del carico:è troppo pesante30 Kg per gli uomini adulti20 Kg per le donne adultele donne in gravidanza non possono essere adibite al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri durante la gestazione fino a sette mesi dopo il parto (legge 1204/71);è ingombrante o difficile da afferrare;non permette la visuale;è di difficile presa o poco maneggevole;è con spigoli acuti o taglienti;è troppo caldo o troppo freddo;contiene sostanze o materiali pericolosi;è di peso sconosciuto o frequentemente variabile;l'involucro è inadeguato al contenuto;è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.2. Sforzo fisico richiesto:è eccessivopuò essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del troncoè compiuto con il corpo in posizione instabilepuò comportare un movimento brusco del corpo3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro:lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiestail pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate del lavoratoreil posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale dei carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizioneil pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversiil pavimento o il punto di appoggio sono instabilila temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.4. Esigenze connesse all'attività:sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungatiperiodo di riposo fisiologico o di recupero insufficientedistanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasportoun ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.Inoltre il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:inidoneità fisica a svolgere il compito in questioneindumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratoreinsufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazioneEsempio di come si deve sollevare in maniera corretta un carico da terraSecondo la postura, per un carico di 50 Kg. la forza che viene esercitata a livello delle vertebre lombari è di 750 Kg. o 150 Kg.NORMATIVAD.lgs 19 settembre 1994, n.626, artt.47, 48, 49 e all.VI: "Attuazione di direttive CEE sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"artt. 47 e 49 - Movimento manuale dei carichiall. VI - Elementi di riferimento e fattori di rischioL. 19 ottobre 1970, n° 864 "Ratifica convenzione OIL n° 127 sul peso massimo trasportabile da un solo uomo"
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