domenica 13 febbraio 2011

Fasce orarie di reperibilita' 1. In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilita' dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO 18 dicembre 2009 , n. 206
Pubblicato sulla G.U. n. 15 del 20-1-2010
Determinazione delle fasce orarie di  reperibilità  per  i  pubblici
dipendenti in caso di assenza per malattia.
 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
  Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150,  recante: «Attuazione  della
legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di ottimizzazione  della  produttivita'  del
lavoro   pubblico   e   di  efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
  Visto l'articolo 69  del  menzionato  decreto,  che  ha  introdotto l'articolo  55-
septies  (Controlli   sulle   assenze)   nel   decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto in particolare il comma 5 del predetto  articolo  55-septies, il quale prevede
che le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore,  entro    le    quali    devono    essere
effettuate  le  visite  mediche  di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro
per  la  pubblica amministrazione e l'innovazione;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13 giugno 2008,
recante delega di funzioni del Presidente del  Consiglio dei Ministri in  materia  di
funzione  pubblica  al  Ministro  senza portafoglio On. Prof. Renato Brunetta;
  Ritenuto    necessario,    nel      determinare      le      fasce      orarie      di  reperibilita'  dei
lavoratori, tener conto di  situazioni  particolari che rendono opportuno giustificare
l'esclusione  dalla  reperibilita' stessa;
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato reso nell'Adunanza della Sezione
consultiva per gli atti normativi del  26  novembre  2009,  n. 7186/09 del 10
dicembre 2009;
  Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari  giuridici  e  legislativi  da parte del Dipartimento  della
funzione  pubblica  con  nota  del  14 dicembre 2009, prot. n. 53210, ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3, della legge n. 400 del 1988;
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
Dipartimento per gli affari giuridici  e  legislativi  con nota del 18 dicembre 2009,
prot. n. DAGL/2.32.4/22-2009;
 
A d o t t a
  
il seguente decreto:
  Determinazione delle fasce orarie di reperibilita' per  i  pubblici dipendenti in
caso di assenza per malattia.
Art. 1
Fasce orarie di reperibilita'   1. In caso di assenza per malattia, le  fasce di  reperibilita'  dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni  sono  fissate  secondo  i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e
dalle  15  alle  18.  L'obbligo  di reperibilita' sussiste anche nei giorni non lavorativi e
festivi.
 
      
Art. 2
Esclusioni dall'obbligo di reperibilita'
  1.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   rispettare   le   fasce   di reperibilita' i dipendenti
per i quali l'assenza  e'  etimologicamente riconducibile ad una delle seguenti
circostanze:
    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;  
    b) infortuni sul lavoro;
    c) malattie per le  quali  e'  stata  riconosciuta  la  causa  di servizio;
    d)  stati  patologici  sottesi  o  connessi  alla  situazione  di invalidita' riconosciuta.
  
2. Sono altresi' esclusi i dipendenti nei confronti  dei  quali  e' stata gia' effettuata la
visita fiscale per il  periodo  di  prognosi indicato nel certificato.
Il presente decreto, munito  del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta
ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    
Roma, 18 dicembre 2009
 
                                                Il Ministro: Brunetta
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2010

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